Sviluppo Rurale Lombardia 2023-2027

Autorità responsabili

Si tratta di: Autorità di Gestione Regionale, Organismo Pagatore Regionale e Autorità Ambientale Regionale.

immagine del bando

Sono l’Autorità di Gestione Regionale, l’Organismo Pagatore Regionale e l’Autorità Ambientale Regionale.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE REGIONALE (AdGR)

L’AdGR è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale collegati al FEASR.

Per tali interventi, l’AdGR assicura, direttamente o in concorrenza con l’Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) le funzioni richieste dall’articolo 123, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

L’AdGR può delegare le funzioni a Organismi Intermedi. In tal caso, l’AdGR delegante rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’Organismo Intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.
CONTATTI: AdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.it

L’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (OPR)

In base a quanto previsto dal PSP Italia 2023-2027, la ripartizione territoriale delle competenze per il FEASR tra Organismo Pagatore Nazionale ed Organismi Pagatori Regionali è di seguito descritta:

· AGEA Organismo Pagatore: responsabile per l’intero territorio italiano degli interventi di carattere nazionale e responsabile degli interventi nazionali con elementi regionali ed interventi regionali delle seguenti 12 Regioni: Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia;

· ARPEA (Piemonte), Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, APPAG (Prov. Aut. Trento), Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano, AVEPA (Veneto), AGREA (Emilia-Romagna), ARTEA (Toscana), ARCEA (Calabria) e ARGEA (Sardegna): responsabili degli interventi nazionali con elementi regionali e degli interventi regionali per i rispettivi territori.

OPR rappresenta il soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese (FEAGA e FEASR) ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116. OPR elabora e fornisce, per le parti di sua competenza:

· dati per i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati all’organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento finanziario (UE) n. 2018/1046, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/2116;

· dati per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del Regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del Regolamento (UE) 2021/2116;

· un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento finanziario (UE) n. 2018/1046;

· per le parti di competenza, una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento finanziario (UE) n. 2018/1046, in merito a:

§ il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del Regolamento finanziario (UE) 2018/1046;

§ il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all'articolo 8, dell'Organismo di Coordinamento di cui all'articolo 10 e dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del Regolamento finanziario (UE) n. 2018/1046.

In base a quanto previsto dal PSP Italia 2023-2027 nella sezione relativa alla condizionalità sociale, i controlli relativi al rispetto di tale condizionalità, ove richiesti, saranno in capo all’OPR. Sarà AGEA Coordinamento a stipulare apposite convenzioni con le istituzioni titolari delle informazioni dei dati necessari per lo svolgimento dei controlli. Secondo quanto previsto dal PSP Italia 2023-2027 “Il sistema sanzionatorio che sarà attuato per la condizionalità sociale nel rispetto delle previsioni dell’art. 88 del Reg. (UE) 2021/2116, terrà conto dei principi stabiliti all’art. 85 dello stesso regolamento e si baserà sulla violazione degli articoli delle direttive in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le percentuali applicabili di riduzione dei pagamenti saranno modulate sulla base: (i) della gravità delle norme violate, considerando gli articoli coinvolti delle singole direttive; (ii) della durata o ripetizione dell’infrazione; (iii) dell'intenzionalità dell’inosservanza; tenendo conto anche del principio di ottemperanza. Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena OPR riceverà comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.”

L’AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE (AAR)

L’AAR opera presso la DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia e si occupa dei programmi finanziati con fondi comunitari, tra cui anche il CSR, a sostegno dello sviluppo rurale regionale.

L’AAR segue le fasi di attuazione del Complemento in stretto raccordo con l’AdGR, garantendo l’integrazione ambientale degli strumenti attuativi e il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi finanziati, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto. L’AAR è stata istituita in attuazione delle disposizioni comunitarie per il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e della legislazione ambientale nei fondi strutturali (Del. CIPE 4 agosto 2000, Reg. UE 1260/99 per il FESR). Nel 2014 una legge nazionale ne ha riconosciuto ruolo e funzione (Art.12, c. 4 - bis l. 116/2014).

Si occupa inoltre della comunicazione e sensibilizzazione ambientale dei beneficiari e in generale dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei programmi, per accrescerne la capacity building e favorire la qualità dei progetti.

Data ultima modifica: 17/11/2023