Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Autorità responsabili

Sono Autorità di Gestione, Organismo Pagatore Regionale e Autorità Ambientale
immagine del bando

Autorità e Organi
I regolamenti comunitari, ed in particolare il Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e del principio della separazione delle funzioni, prevedono l’individuazione di diversi organismi con specifiche responsabilità e competenze per la gestione e il controllo del Programma.

Per il PSR di Regione Lombardia gli organismi interni sono:

l’Autorità di Gestione;
l’Organismo Pagatore Regionale
l’Autorità Ambientale.

I Regolamenti comunitari prevedono inoltre l’istituzione formale di un Comitato di sorveglianza, volto a garantire funzioni di indirizzo, verifica e sorveglianza del Programma.

 
L’Autorità di Gestione
È l’organismo designato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a gestire il Programma operativo. Nell’ambito del PSR della Regione Lombardia, tale Autorità è stata individuata nella Unità Organizzativa “Programmazione comunitaria – Sviluppo Rurale e Semplificazione Amministrativa", che opera con il supporto della “Struttura Programmazione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale”.

Le funzioni dell’AdG sono definite puntualmente nel Reg EU n.1305/2013 all’art. 66. In base a tale articolo “L'AdG è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede:

a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;

b) a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;

c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:

i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del reg. (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del reg. (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;

h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.”

L’Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia si avvale di un proprio Organismo pagatore. L’Organismo Pagatore Regionale è inserito nella Direzione Generale Presidenza - Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - della Regione Lombardia ed è costituito da una apposita Unità Organizzativa “Direzione Organismo Pagatore Regionale”.

In base all’art. 7 del Reg. UE 1306/2013, “Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all’art. 4, paragrafo 1 e all’articolo 5”, ovvero le spese del FEAGA e del FEASR. Le funzioni e le responsabilità dell’Organismo pagatore sono definite in particolare dai regolamenti di esecuzione UE 809/2014, UE 907/2014 e UE 908/2014 della Commissione.

L'Organismo Pagatore ha il compito di erogare finanziamenti relativi a misure, aiuti e contributi in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma, predispone specifici manuali delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che dettano le modalità di gestione delle domande, dei controlli in loco relativi alle misure strutturali e a superficie e di applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari.

Nello specifico, OPR ha le seguenti funzioni operative per i pagamenti FEASR:

  • gestisce i fondi comunitari e nazionali;
  • autorizza i pagamenti dei beneficiari finali anche sulla base delle proposte di liquidazione presentate dai soggetti responsabili dell’attuazione del programma, cui OPR delega le funzioni di gestione e controllo;
  • esegue e contabilizza i pagamenti ai beneficiari finali;
  • archivia e conserva tutta la documentazione relativa ai pagamenti, in modo tale da garantirne l’accessibilità;
  • aggiorna sistematicamente il sistema informatico di monitoraggio per la parte di propria competenza;
  • effettua tutti controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  • verifica, tramite la banca dati regionale, i contributi erogati alle imprese per gli aiuti concessi entro la deroga “de minimis”;
  • redige le attestazioni di spesa da inviare ad AGEA Coordinamento;
  • recupera anche coattivamente i contributi indebitamente erogati o revocati;
  • svolge attività di audit sulle procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione adottate.

L’Autorità Ambientale
L'Autorità Ambientale è riconosciuta (Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91) quale soggetto che co-opera sistematicamente con le Autorità di Gestione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi cofinanziati con i Fondi Strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 8). Tale Regolamento prevede che “gli obiettivi dei Programmi siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente tenendo conto del principio Chi inquina paga”.

L’Autorità Ambientale assolve la funzione di garantire l’integrazione ambientale e di rafforzare l’orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di predisposizione, attuazione e sorveglianza, dei Programmi Comunitari assicurando efficacia e continuità al processo di Valutazione Ambientale Strategica. Per il periodo di programmazione 2014-2020, si occupa del Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Programma di Sviluppo Rurale e del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, garantendone una visione trasversale, unitaria e integrata.

In particolare l’attività dell’Autorità Ambientale si concentra su tre filoni fondamentali:

  • integrazione della dimensione ambientale negli strumenti attuativi dei programmi, attraverso la collaborazione con le Autorità di Gestione nella definizione dei bandi, l’inserimento di criteri ambientali, la partecipazione alle istruttorie per la selezione dei progetti;
  • monitoraggio degli effetti ambientali dei programmi finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali, evidenziando eventuali criticità e, ove necessario, proponendo azioni correttive di ri-orientamento;
  • comunicazione ambientale, finalizzata ad accrescere la consapevolezza delle amministrazioni pubbliche, dei beneficiari e dei soggetti responsabili, a diverso titolo, dell’attuazione dei programmi riguardo la considerazione degli aspetti ambientali nelle politiche di sviluppo territoriale.

Autorità Ambientale:

Alessandra Norcini
tel 02 6765 8341
email: alessandra_norcini@regione.lombardia.it

Funzionario responsabile:
Alessandro Dacomo
tel 02 6765 2373
email: alessandro_dacomo@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica (Consorzio POLIEDRA - Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano):
 
Elena Conte
tel 02 6765 5056
email: elena.conte@polimi.it
 
Carlotta Sigismondi
tel 02 6765 0116
email: carlotta.sigismondi@polimi.it
 
Elena Girola
tel 02 6765 4522
email: elena.girola@polimi.it
 
Silvia Pezzoli
tel 02 6765 2021
email: silvia.pezzoli@polimi.it
 
Enrica Zucca
tel 02 6765 6154
email: enrica.zucca@polimi.it

Selene Cremonesi
tel 02 6765 4522

Nicola Taverniti
tel 02 6765 1936

Data ultima modifica: 30/08/2023